STATUTO DELLโASSOCIAZIONE โVIE DโACQUAโ
Articolo 1) COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
Eโ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,, lโassociazione denominata โVie dโacquaโ con sede in San Donร di Piave, via Galleria progresso, nยฐ 8/2.
LโAssociazione รจ regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalitร istituzionali di cui allโarticolo 3.
Articolo 2) DURATA
LโAssociazione ha durata illimitata.
Articolo 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE
LโAssociazione si propone di educare, divulgare e consolidare lo spirito e lโinteresse dei Soci verso qualsiasi specchio dโacqua, fiumi, laghi o lagune, mari o oceani, e in particolare alla navigazione che tali luoghi permettono. Per la realizzazione dei propri scopi lโAssociazione si propone in particolare di:
– Organizzare corsi di studio, eventi, congressi inerenti lo scopo sociale;
– Promuovere la ricerca in campo nautico;
– Pubblicare saggi e prodotti digitali, quali ebook e app, che riguardino la navigazione e specchi dโacqua;
– Organizzare tour ricreativi e didattici in barca;
– Collaborare con le istituzioni per il controllo dello stato delle acque.
Articolo 4) I SOCI
lโAssociazione รจ aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalitร istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Lโadesione allโAssociazione รจ volontaria ed avviene secondo le modalitร di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato allโAssemblea costituente, deliberando la costituzione dellโAssociazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente allโAssociazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontร dellโAssemblea, perchรฉ hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dellโAssociazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
Articolo 5) MODALITAโ DI AMMISSIONE DEI SOCI
Lโammissione a socio รจ subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia lโAssemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio direttivo cura lโannotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
Articolo 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
la qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta allโAssociazione almeno tre mesi prima dello scadere dellโanno in corso (vedi articolo 24-2 c.c.).
Lโesclusione dei soci รจ deliberata dallโAssemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dellโAssociazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali allโAssociazione;
4) per indegnitร ;
5) per altro grave motivo (vedi articolo 24-3 c.c.)
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
Prima di procedere allโesclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltร di replica tranne che per lโipotesi di decadenza per morositร per la quale lโesclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi articolo 24-4 c.c.)
Articolo 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dellโAssociazione;
2) a partecipare allโAssemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dellโAssociazione con possibilitร di ottenerne una copia;
5) a godere delle attivitร e dei vantaggi riconosciuti allโAssociazione.
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare lโAssociazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalitร associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellโAssociazione e a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le aspirazioni che ne animano lโattivitร ;
4) a versare la quota associativa annuale;
Fermi restando i predetti diritti e doveri, lโAssociazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitร associative volte a garantire lโeffettivitร del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneitร della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori dโetร il diritto di voto per lโapprovazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellโAssociazione.
Articolo 8) ORGANI DELLโASSOCIAZIONE
Sono organi dellโassociazione:
1) LโAssemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente dellโAssociazione
4) Il Vice-presidente dellโAssociazione
5) Il Segretario-economo
6) Il Collegio dei revisori dei conti;
7) Il Comitato tecnico
Lโelezione degli organi dellโAssociazione non puรฒ essere in alcun modo vincolata o limitata ed รจ informata a criteri di massima libertร di partecipazione allโelettorato attivo e passivo.
Articolo 9) ASSEMBLEA
Lโassemblea รจ composta da tutti i soci ed รจ lโorgano sovrano dellโAssociazione.
LโAssemblea รจ presieduta da Presidente dellโAssociazione.
Ogni socio potrร farsi rappresentare i Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrร ricevere piรน di due deleghe.
Articolo 10) CONVOCAZIONE DELLโASSEMBLEA
LโAssemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta lโanno per lโapprovazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino lโopportunitร (vedi articolo 20 c.c.).
LโAssemblea ordinaria indirizza tutta la vita dellโAssociazione ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Comitato tecnico;
3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4) delibera lโammissione e lโesclusione dei soci;
5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrร di sottoporle.
LโAssemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dellโatto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dellโAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia lโAssemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo piรน anziano dโetร .
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto con posta raccomandata o email da recapitarsi ai soci almeno10 giorni prima (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente:
– ordine del giorno;
– luogo fisico o piattaforma virtuale (nel caso indicando il link di accesso) di svolgimento;
– data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
O in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi allโalbo della sede sociale e nella pagina โAvvisiโ del sito ufficiale dellโAssociazione www.viedacqua.it, almeno trenta giorni prima dellโAssemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega il 75% di tutti i soci.
Articolo 11) VALIDITAโ DELLโASSEMBLEA
Lโassemblea รจ validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metร dei soci.
In seconda convocazione lโAssemblea รจ validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Articolo 12) VOTAZIONI
Le deliberazioni dellโAssemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dellโatto costitutivo e dello statuto, per le quali รจ necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dellโAssociazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale รจ necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitร gli amministratori non hanno voto.
Articolo 13) VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dallโAssemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione allโalbo della sede e nellโapposita pagina del sito ufficiale.
Articolo 14) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo รจ lโorgano di amministrazione e di direzione dellโAssociazione.
Esso รจ formato da 3 a 7 membri, nominati dallโAssemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o piรน dei componenti il Consiglio direttivo decadano dallโincarico, il Consiglio medesimo puรฒ provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dellโintero Consiglio. Nellโimpossibilitร di attuare detta modalitร o nel caso in cui decada oltre la metร dei membri del Consiglio, lโAssemblea, in sessione straordinaria, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare lโesecuzione delle deliberazioni dellโAssemblea;
2) curare lโorganizzazione di tutte le attivitร dellโAssociazione;
3) curare lโosservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dallโAssembla dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dellโAssemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo รจ presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio piรน anziano di etร .
Il Consiglio direttivo รจ convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di paritร prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con raccomandata o e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, che puรฒ essere effettuata anche on-line, contenente ordine del giorno, luogo o piattaforma utilizzata, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Lโingiustificata assenza di un consigliere a piรน della metร di riunioni tenute in un anno, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non รจ immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo puรฒ attribuire ad uno o piรน dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dellโAssociazione.
Articolo 15) IL PRESIDENTE
Il Presidente รจ eletto dallโAssemblea a maggioranza dei voti, egli รจ il rappresentante locale dellโAssociazione, nonchรฉ Presidente dellโAssemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio piรน anziano di etร .
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano lโAssociazione sia nei riguardi dei soci che verso terzi.
Il presidente cura lโesecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso dโurgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva chโegli dovrร contestualmente convocare.
Articolo 16) I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che lโAssociazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellโAssemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilitร sociale;
6) il libro dellโinventario.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.
Articolo 17) IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente rappresenta lโAssociazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Articolo 18) IL SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-economo รจ scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dellโAssociazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta i volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli รจ responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalitร e i termini di impiego delle somme spese dallโAssociazione nello svolgimento dellโattivitร sociale.
Articolo 19) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti รจ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dallโAssemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un presidente.
Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dellโAssociazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed allโoperato del Segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dellโAssemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno una apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno allโAssemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dellโanno.
Articolo 20) IL COMITATO TECNICO
Il Comitato tecnico รจ composto da almeno due membri, nominati dallโAssemblea su indicazione del Consiglio direttivo, anche fra i non soci.
Il comitato tecnico approfondisce gli aspetti scientifici dellโattivitร dellโAssociazione, ne valuta lโattendibilitร e suggerisce modifiche e/o guide di indirizzo al Consiglio direttivo. Il parere del Comitato tecnico non รจ vincolante per le deliberazioni del Consiglio.
Articolo 21) GRATUITAโ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in nome e per conto dellโAssociazione e/o per lโassolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dallโassemblea.
Articolo 22) PATRIMONIO
Il patrimonio sociale รจ indivisibile, da esso lโAssociazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivitร , ed รจ costituito:
1) da beni mobili ed immobili pervenuti allโAssociazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni diversi;
4) da convenzioni o da cessioni di beni e/o servizi agli associati;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabili dallโAssemblea da eventuali contributi straordinari, stabilti dallโAssemblea che ne determina lโammontare.
Articolo 23) ESERCIZIO SOCIALE
Lโesercizio sociale decorre dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrร predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per lโapprovazione in Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dellโAssociazione 15 giorni prima che precedono lโAssemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Articolo 24) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dellโAssociazione รจ deliberato dallโAssemblea dei soci che deve nominare uno o piรน liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, lโAssociazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalitร identiche o analoghe.
Articolo 25) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
