Statuto

STATUTO DELLโ€™ASSOCIAZIONE โ€œVIE Dโ€™ACQUAโ€

Articolo 1) COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Eโ€™ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,, lโ€™associazione denominata โ€œVie dโ€™acquaโ€ con sede in San Donร  di Piave, via Galleria progresso, nยฐ 8/2.

Lโ€™Associazione รจ regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalitร  istituzionali di cui allโ€™articolo 3.

Articolo 2) DURATA

Lโ€™Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Lโ€™Associazione si propone di educare, divulgare e consolidare lo spirito e lโ€™interesse dei Soci verso qualsiasi specchio dโ€™acqua, fiumi, laghi o lagune, mari o oceani, e in particolare alla navigazione che tali luoghi permettono. Per la realizzazione dei propri scopi lโ€™Associazione si propone in particolare di:

– Organizzare corsi di studio, eventi, congressi inerenti lo scopo sociale;

– Promuovere la ricerca in campo nautico;

– Pubblicare saggi e prodotti digitali, quali ebook e app, che riguardino la navigazione e specchi dโ€™acqua;

– Organizzare tour ricreativi e didattici in barca;

– Collaborare con le istituzioni per il controllo dello stato delle acque.

Articolo 4) I SOCI

lโ€™Associazione รจ aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalitร  istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Lโ€™adesione allโ€™Associazione รจ volontaria ed avviene secondo le modalitร  di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato allโ€™Assemblea costituente, deliberando la costituzione dellโ€™Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente allโ€™Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontร  dellโ€™Assemblea, perchรฉ hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dellโ€™Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Articolo 5) MODALITAโ€™ DI AMMISSIONE DEI SOCI

Lโ€™ammissione a socio รจ subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia lโ€™Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio direttivo cura lโ€™annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Articolo 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

la qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta allโ€™Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dellโ€™anno in corso (vedi articolo 24-2 c.c.).

Lโ€™esclusione dei soci รจ deliberata dallโ€™Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dellโ€™Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali allโ€™Associazione;

4) per indegnitร ;

5) per altro grave motivo (vedi articolo 24-3 c.c.)

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

Prima di procedere allโ€™esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltร  di replica tranne che per lโ€™ipotesi di decadenza per morositร  per la quale lโ€™esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi articolo 24-4 c.c.)

Articolo 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dellโ€™Associazione;

2) a partecipare allโ€™Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dellโ€™Associazione con possibilitร  di ottenerne una copia;

5) a godere delle attivitร  e dei vantaggi riconosciuti allโ€™Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a frequentare lโ€™Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalitร  associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellโ€™Associazione e a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le aspirazioni che ne animano lโ€™attivitร ;

4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, lโ€™Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitร  associative volte a garantire lโ€™effettivitร  del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneitร  della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori dโ€™etร  il diritto di voto per lโ€™approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellโ€™Associazione.

Articolo 8) ORGANI DELLโ€™ASSOCIAZIONE

Sono organi dellโ€™associazione:

1) Lโ€™Assemblea dei soci;

2) Il Consiglio Direttivo

3) Il Presidente dellโ€™Associazione

4) Il Vice-presidente dellโ€™Associazione

5) Il Segretario-economo

6) Il Collegio dei revisori dei conti;

7) Il Comitato tecnico

Lโ€™elezione degli organi dellโ€™Associazione non puรฒ essere in alcun modo vincolata o limitata ed รจ informata a criteri di massima libertร  di partecipazione allโ€™elettorato attivo e passivo.

Articolo 9) ASSEMBLEA

Lโ€™assemblea รจ composta da tutti i soci ed รจ lโ€™organo sovrano dellโ€™Associazione.

Lโ€™Assemblea รจ presieduta da Presidente dellโ€™Associazione.

Ogni socio potrร  farsi rappresentare i Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrร  ricevere piรน di due deleghe.

Articolo 10) CONVOCAZIONE DELLโ€™ASSEMBLEA

Lโ€™Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta lโ€™anno per lโ€™approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino lโ€™opportunitร  (vedi articolo 20 c.c.).

Lโ€™Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dellโ€™Associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Comitato tecnico;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera lโ€™ammissione e lโ€™esclusione dei soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrร  di sottoporle.

Lโ€™Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dellโ€™atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dellโ€™Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia lโ€™Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo piรน anziano dโ€™etร .

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto con posta raccomandata o email da recapitarsi ai soci almeno10 giorni prima (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente:

– ordine del giorno;

– luogo fisico o piattaforma virtuale (nel caso indicando il link di accesso) di svolgimento;

– data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

O in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi allโ€™albo della sede sociale e nella pagina โ€œAvvisiโ€ del sito ufficiale dellโ€™Associazione www.viedacqua.it, almeno trenta giorni prima dellโ€™Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega il 75% di tutti i soci.

Articolo 11) VALIDITAโ€™ DELLโ€™ASSEMBLEA

Lโ€™assemblea รจ validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metร  dei soci.

In seconda convocazione lโ€™Assemblea รจ validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 12) VOTAZIONI

Le deliberazioni dellโ€™Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dellโ€™atto costitutivo e dello statuto, per le quali รจ necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dellโ€™Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale รจ necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitร  gli amministratori non hanno voto.

Articolo 13) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dallโ€™Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione allโ€™albo della sede e nellโ€™apposita pagina del sito ufficiale.

Articolo 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo รจ lโ€™organo di amministrazione e di direzione dellโ€™Associazione.

Esso รจ formato da 3 a 7 membri, nominati dallโ€™Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o piรน dei componenti il Consiglio direttivo decadano dallโ€™incarico, il Consiglio medesimo puรฒ provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dellโ€™intero Consiglio. Nellโ€™impossibilitร  di attuare detta modalitร  o nel caso in cui decada oltre la metร  dei membri del Consiglio, lโ€™Assemblea, in sessione straordinaria, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare lโ€™esecuzione delle deliberazioni dellโ€™Assemblea;

2) curare lโ€™organizzazione di tutte le attivitร  dellโ€™Associazione;

3) curare lโ€™osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dallโ€™Assembla dei soci;

5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dellโ€™Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo รจ presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio piรน anziano di etร .

Il Consiglio direttivo รจ convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di paritร  prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con raccomandata o e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, che puรฒ essere effettuata anche on-line, contenente ordine del giorno, luogo o piattaforma utilizzata, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Lโ€™ingiustificata assenza di un consigliere a piรน della metร  di riunioni tenute in un anno, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non รจ immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo puรฒ attribuire ad uno o piรน dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dellโ€™Associazione.

Articolo 15) IL PRESIDENTE

Il Presidente รจ eletto dallโ€™Assemblea a maggioranza dei voti, egli รจ il rappresentante locale dellโ€™Associazione, nonchรฉ Presidente dellโ€™Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio piรน anziano di etร .

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano lโ€™Associazione sia nei riguardi dei soci che verso terzi.

Il presidente cura lโ€™esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso dโ€™urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva chโ€™egli dovrร  contestualmente convocare.

Articolo 16) I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che lโ€™Associazione deve tenere sono:

1) il libro dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellโ€™Assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

5) il libro giornale della contabilitร  sociale;

6) il libro dellโ€™inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.

Articolo 17) IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente rappresenta lโ€™Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 18) IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo รจ scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dellโ€™Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta i volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli รจ responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalitร  e i termini di impiego delle somme spese dallโ€™Associazione nello svolgimento dellโ€™attivitร  sociale.

Articolo 19) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti รจ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dallโ€™Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dellโ€™Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed allโ€™operato del Segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dellโ€™Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno una apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno allโ€™Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dellโ€™anno.

Articolo 20) IL COMITATO TECNICO

Il Comitato tecnico รจ composto da almeno due membri, nominati dallโ€™Assemblea su indicazione del Consiglio direttivo, anche fra i non soci.

Il comitato tecnico approfondisce gli aspetti scientifici dellโ€™attivitร  dellโ€™Associazione, ne valuta lโ€™attendibilitร  e suggerisce modifiche e/o guide di indirizzo al Consiglio direttivo. Il parere del Comitato tecnico non รจ vincolante per le deliberazioni del Consiglio.

Articolo 21) GRATUITAโ€™ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in nome e per conto dellโ€™Associazione e/o per lโ€™assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dallโ€™assemblea.

Articolo 22) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale รจ indivisibile, da esso lโ€™Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivitร , ed รจ costituito:

1) da beni mobili ed immobili pervenuti allโ€™Associazione a qualsiasi titolo;

2) dai contributi dei propri soci;

3) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni diversi;

4) da convenzioni o da cessioni di beni e/o servizi agli associati;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabili dallโ€™Assemblea da eventuali contributi straordinari, stabilti dallโ€™Assemblea che ne determina lโ€™ammontare.

Articolo 23) ESERCIZIO SOCIALE

Lโ€™esercizio sociale decorre dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrร  predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per lโ€™approvazione in Assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dellโ€™Associazione 15 giorni prima che precedono lโ€™Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 24) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dellโ€™Associazione รจ deliberato dallโ€™Assemblea dei soci che deve nominare uno o piรน liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, lโ€™Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalitร  identiche o analoghe.

Articolo 25) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.